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ARMI: REINTEGRO MUNIZIONI

Circolare - 557/PAS.10611-10171(1)

MINISTERO DELL'INTERNO
Roma, 7 agosto 2006

OGGETTO: Articolo 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. – Variazione in diminuzione di munizionamento regolarmente detenuto.

Come è noto, l'art 38 T.U.L.P.S. impone l'obbligo di denunciare all'autorità di p.s. le armi, le munizioni e le materie esplodenti.
Più precisamente, poi, l'art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., prescrive che deve essere denunciata all'autorità di p.s. competente qualsiasi variazione nella specie e nciia quantità delle munizioni.
Le finalità alla cui tutela è preposta tale ultima norma sono quelle di porre l'autorità di p.s. - in relazione alle esigenze di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica - nella condizione-di conoscere le persone che detengono munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (ovvero, senza licenza del Prefetto fino a un massimo di 200 cartucce per pistola o rivoltella e fino a un massimo di 1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere, ex art 97 Reg. cit.).
Essa, peraltro, non obbliga il detentore al costante e permanente mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente denunciate.
Ne deriva che - come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza a. 1282 - 1 Sez. Pen. dell'1.12.1993) - l'obbligo di denuncia ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. deve ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo (e dunque la relativa omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazioni in decremento delle munizioni stesse.
Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, che una eventuale variazione in decremento (così come il reintegro) dei materiali di cui trattasi non debba essere denunciata, in quanto non pregiudica la ratio della norma in esame.

Nota: quindi chi detiene munizioni regolarmente denunciate non deve fare alcuna variazione qualora il numero delle stesse sia inferiore a quello dichiarato. L'uso delle munizioni non è soggetto a denuncia cosi come non lo è il riacquisto salvo con questo non si superi il numero di munizioni dichiarate.
In questo caso si deve provvedere a farne comunicazione alle Autorità entro 72 ore dall'acquisto o ricaricamento.
Se le munizioni acquistate vengono usate prima delle 72 ore utili alla denuncia, decade ogni obbligo in tal senso e nulla si deve fare.

 

Reintegro ...

Si parla di reintegro quando si possiede qualcosa come munizioni, polveri, ecc. cioè materiale di consumo e una volta utilizzato lo si sostituisce con altro materiale identico nella stessa quantità o meno. L'esempio classico è l'uso delle munizioni regolarmente denunciate, questo è chiaramente materiale d'uso, infatti pur avendo una sola arma e sempre quella si avranno migliaia di munizioni acquistate negli anni ma una sola denuncia, quella delle 50...100..200 munizioni detenute. Negli anni infatti senza modificare la quantità di cartucce detenute se ne saranno sparate migliaia e quindi anche detenute se pur mai più di quante dichiarate contemporaneamente. Come accade questo è abbastanza intuibile, ogni qualvolta si sparano delle cartucce poi si tende sempre a riacquistarle o ricaricarle se si vuole sparare ancora la prossima volta. Ciò vale anche per chi ricarica, egli ricaricherà le munizioni per il suo sport ogni qualvolta deciderà di utilizzarle senza che per questo debba ogni volta denunciare l'uso e il ricaricamento, egli sa che ciò che importa è la quantità massima di cartucce presenti nella sua abitazione, quantità che non deve superare quella denunciata alle autorità.

Facciamo tre chiari esempi:
un tiratore ha denunciato il possesso di 100 cartucce,
un giorno ne spara 100 e poi ne riacquista 50. Non deve modificare la sua denuncia e non deve denunciare le munizioni sparate o acquistate
un giorno ne spara 100 e poi ne riacquista 100. Anche qui non deve fare nulla dato che nulla è cambiato
un giorno ne spara 100 e poi ne riacquista 200. In questo caso deve provvedere entro le canoniche 72 ore dall'acquisto a denunciare le 100 cartucce acquistate oltre le 100 già denunciate. (Attenzione): se le cartucce acquistate in più vengono sparate entro le 72 ore e quindi nel totale a quel punto non si superano più le quantità dichiarate, la denuncia non è più da fare.

Naturalmente ciò vale anche per altri materiali, come la polvere da sparo.
Ricordiamo che a provvedere alla denuncia dell'acquisto delle munizioni e delle polveri provvede l'armiere stesso che scrive i vostri dati sul registro di acquisto dell'armeria.
Rimane un dubbio, nel caso di reintegro di caricatori per armi fuori uso come ci si dovrà comportare ? E' anche questo un reintegro ?

  • data 2024